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Il Trattato di Washington
Storia digitale ID 3995

Data:1922

Annotazione:Il Trattato di Washington ha ridotto le dimensioni delle marine del mondo. Il 6 febbraio 1922, Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone, Francia e Italia firmarono il Trattato navale di Washington, noto anche come Trattato delle Cinque potenze. Il trattato limitava gli armamenti navali di questi paesi.

Durante la sua presidenza, Warren Harding ha indetto una conferenza internazionale sul disarmo a Washington che ha rallentato la corsa agli armamenti. Alla fine della conferenza, fu firmato il Trattato di Washington. Il trattato prevedeva che, per ogni cinque navi da battaglia che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna erano autorizzati a costruire, i giapponesi potevano costruire tre navi, e gli italiani e i francesi potevano costruire ciascuno navi da uno e tre quarti.

Documento:Disposizioni generali relative alla limitazione degli armamenti navali

Articolo I

Le Potenze Contraenti accettano di limitare i rispettivi armamenti navali come previsto dal presente Trattato.

Articolo II

I Poteri contraenti possono mantenere rispettivamente le navi capitali specificate nel capo II, parte 1. All’entrata in vigore del presente trattato, ma fatte salve le seguenti disposizioni del presente articolo, tutte le altre navi da capitale, costruite o costruite, degli Stati Uniti, dell’Impero britannico e del Giappone sono smaltite come prescritto nel capitolo II, parte 2.

Oltre alle navi capitali specificate nel Capitolo II, Parte 1, gli Stati Uniti possono completare e trattenere due navi della classe West Virginia ora in costruzione. Al completamento di queste due navi, il North Dakota e Delaware, devono essere smaltiti come prescritto nel Capitolo II, Parte 2.

L’Impero britannico può, in conformità con la tabella di sostituzione del capitolo II, parte 3, costruire due nuove navi capitali non superiori a 35.000 tonnellate (35.560 tonnellate) dislocamento standard ciascuna. Al completamento di dette due navi il Thunderer, Re Giorgio V, Ajax e Centurione devono essere smaltiti come prescritto nel Capitolo II, Parte 2.

Articolo III

Fatte salve le disposizioni dell’articolo II, le Potenze contraenti abbandoneranno i rispettivi programmi di costruzione di navi capitali e nessuna nuova nave capitale sarà costruita o acquisita da nessuna delle Potenze contraenti tranne il tonnellaggio sostitutivo che può essere costruito o acquisito come specificato nel Capitolo II, Parte 3.

Articolo IV

Il tonnellaggio totale di sostituzione della nave capitale di ciascuna delle potenze contraenti non deve superare in dislocamento standard, per gli Stati Uniti 525.000 tonnellate (533.400 tonnellate metriche); per l’Impero britannico 525.000 tonnellate( 533.400 tonnellate); per la Francia 175.000 tonnellate (177.800 tonnellate); per l’Italia 175.000 tonnellate (177.800 tonnellate); per il Giappone 315.000 tonnellate (320.040 tonnellate).

Articolo V

Nessuna nave capitale superiore a 35.000 tonnellate (35.560 tonnellate) di dislocamento standard deve essere acquisita o costruita da, per o sotto la giurisdizione di, una delle Potenze contraenti.

Articolo VI

Nessuna nave da capitale di una delle Potenze contraenti può trasportare un cannone di calibro superiore a 16 pollici (406 millimetri).

Articolo VII

Il tonnellaggio totale per i vettori aerei di ciascuna parte Contraente di Poteri non può superare in standard cilindrata, per gli Stati Uniti 135.000 tonnellate (137,160 tonnellate); per l’Impero Britannico 135.000 tonnellate (137,160 tonnellate); per la Francia 60.000 tonnellate (60,960 tonnellate); per l’Italia 60.000 tonnellate (60,960 tonnellate); per il Giappone 81,000 tonnellate (82,296 tonnellate).

Articolo VIII

La sostituzione delle portaerei è effettuata solo come prescritto nel capitolo II, parte 3, a condizione, tuttavia, che tutto il tonnellaggio di portaerei esistente o costruito il 12 novembre 1921 sia considerato sperimentale e possa essere sostituito, entro il limite di tonnellaggio totale prescritto nell’articolo VII, indipendentemente dalla sua età.

Articolo IX

Nessuna portaerei con dislocamento standard superiore a 27.000 tonnellate (27.432 tonnellate) deve essere acquisita o costruita da, per o sotto la giurisdizione di, una delle Potenze contraenti.

Tuttavia, una delle Potenze Contraenti possono, a condizione che il tonnellaggio totale indennità di portaerei non è così superato, costruire non più di due portaerei, ciascuno di un tonnellaggio di non più di 33.000 tonnellate (33,528 tonnellate) standard di spostamento, e per effetto di economia del Contraente di Poteri possono utilizzare per questo scopo due delle loro navi, se costruiti o in corso di costruzione, che altrimenti dovrebbero essere rottamati, ai sensi delle disposizioni dell’Articolo II. L’armamento delle portaerei superiori a 27.000 tonnellate (27.432 tonnellate) di dislocamento standard deve essere conforme ai requisiti dell’articolo X, salvo che il numero totale di cannoni da trasportare nel caso in cui tali cannoni siano di calibro superiore a 6 pollici (152 millimetri), ad eccezione dei cannoni antiaerei e dei cannoni non superiori a 5 pollici (127 millimetri), non deve superare otto.

Articolo X

Nessuna portaerei di una delle Potenze contraenti può trasportare un cannone di calibro superiore a 8 pollici (203 millimetri). Fatte salve le disposizioni dell’articolo IX, se l’armamento trasportato comprende cannoni di calibro superiore a 6 pollici (152 millimetri), il numero totale di cannoni trasportati, ad eccezione dei cannoni antiaerei e dei cannoni di calibro non superiore a 5 pollici (127 millimetri), non deve essere superiore a dieci. Se in alternativa l’armamento non contiene cannoni di calibro superiore a 6 pollici (152 millimetri), il numero di cannoni non è limitato. In entrambi i casi il numero di cannoni antiaerei e di cannoni non superiori a 5 pollici (127 millimetri) non è limitato.

Articolo XI

Nessuna nave da guerra di dislocamento standard superiore a 10.000 tonnellate (10.160 tonnellate metriche), diversa da una nave capitale o da una portaerei, deve essere acquisita o costruita da, per, o sotto la giurisdizione di, una delle Potenze contraenti. Le navi non specificamente costruite come navi da combattimento né prese in tempo di pace sotto il controllo del governo per scopi di combattimento, che sono impiegate in compiti di flotta o come trasporto di truppe o in qualche altro modo allo scopo di assistere nella prosecuzione delle ostilità altrimenti che come navi da combattimento, non rientrano nei limiti del presente articolo.

Articolo XII

Nessuna nave da guerra di una delle Potenze contraenti, qui di seguito stabilite, che non sia una nave capitale, deve portare una pistola con un calibro superiore a 8 pollici (203 millimetri).

Articolo XIII

Salvo quanto previsto all’articolo IX, nessuna nave designata nel presente trattato per essere demolita può essere riconvertita in nave da guerra.

Articolo XIV

Sulle navi mercantili in tempo di pace non possono essere effettuati preparativi per l’installazione di armamenti bellici al fine di convertire tali navi in navi da guerra, ad eccezione del necessario irrigidimento dei ponti per il montaggio di cannoni di calibro non superiore a 6 pollici (152 millimetri).

Articolo XV

Nessuna nave da guerra costruita entro la giurisdizione di una delle Potenze Contraenti per un non-Contraenti il Potere deve superare le limitazioni di cilindrata ed armamento prescritti dal presente Trattato, per le navi di tipo simile che può essere costruito da o per uno dei Contraenti Poteri; a condizione, tuttavia, che la cilindrata per portaerei costruita per un non-Appalto di Alimentazione non deve in nessun caso superare più di 27.000 tonnellate (27,432 tonnellate) standard di spostamento.

Articolo XVI

Se la costruzione di una nave da guerra per un non-Contraenti il Potere è svolto entro la giurisdizione di una delle Potenze Contraenti, tale Potere deve prontamente informare la controparte Poteri della data di sottoscrizione del contratto e la data in cui la chiglia della nave è prevista; e deve anche comunicare loro i dati relativi alla nave prescritto nel Capitolo II, Parte 3, Sezione I, lettera b), (4) e (5).

Articolo XVII

Nel caso in cui una Potenza Contraente sia impegnata in guerra, tale Potenza non può utilizzare come nave da guerra qualsiasi nave da guerra che possa essere in costruzione all’interno della sua giurisdizione per qualsiasi altro Potere, o che possa essere stata costruita all’interno della sua giurisdizione per un altro Potere e non consegnata.

Articolo XVIII

Ciascuna delle Potenze contraenti si impegna a non disporre per dono, vendita o qualsiasi modalità di trasferimento di qualsiasi nave da guerra in modo tale che tale nave possa diventare una nave da guerra nella Marina di qualsiasi Potenza straniera. Articolo XIX

Gli Stati Uniti, l’Impero Britannico e il Giappone accetta lo status quo, al momento della firma del presente Trattato, per quanto riguarda le fortificazioni e le basi navali, deve essere mantenuta nei loro rispettivi territori e possedimenti di seguito specificati:

(1) possedimenti insulari che gli Stati Uniti ora detiene o potrebbe in seguito acquisire nell’Oceano Pacifico, tranne (a) e di quelle adiacenti alla costa degli Stati Uniti, L’Alaska e la Zona del Canale di Panama, non comprese le Isole Aleutine, e (b) le Isole Hawaii;

(2) Hong Kong e possedimenti insulari che l’Impero Britannico detiene o potrebbe in seguito acquisire nell’Oceano Pacifico, a est del meridiano di 110° di longitudine est, tranne (a) e di quelle adiacenti alla costa del Canada, (b) il Commonwealth dell’Australia e dei suoi Territori, e (c) in Nuova Zelanda;

(3) Le seguenti territori insulari e dei beni del Giappone nell’Oceano Pacifico, cioè: le Isole Curili, le Isole Bonin, Amami-Oshima, le Isole Loochoo, Formosa e Pescadores, e tutti i territori o possedimenti insulari nell’Oceano Pacifico che il Giappone potrà in seguito acquisire.

Il mantenimento dello status quo ai sensi delle disposizioni precedenti implica che non saranno stabilite nuove fortificazioni o basi navali nei territori e nei possedimenti specificati; che non saranno prese misure per aumentare le strutture navali esistenti per la riparazione e la manutenzione delle forze navali e che non sarà effettuato alcun aumento delle difese costiere dei territori e dei possedimenti sopra specificati. Questa restrizione, tuttavia, non preclude la riparazione e la sostituzione di armi e attrezzature usurate come è consuetudine negli stabilimenti navali e militari in tempo di pace.

Parte 2.- Regole per la demolizione di navi da guerra

Per la demolizione di navi da guerra che devono essere smaltite conformemente agli articoli II e III si applicano le seguenti regole.

I. Una nave da rottamare deve essere posta in condizioni tali da non poter essere utilizzata in combattimento.

II. Questo risultato deve essere finalmente effettuato in uno dei seguenti modi:

(a) Affondamento permanente della nave; (b) Rottura della nave. Ciò comporta sempre la distruzione o la rimozione di tutti i macchinari, caldaie e armature, e tutti i rivestimenti di coperta, laterali e inferiori; c) Conversione della nave esclusivamente per l’uso mirato. In tal caso, tutte le disposizioni del paragrafo III della presente parte, ad eccezione del paragrafo 6, nella misura in cui ciò sia necessario per consentire alla nave di essere utilizzata come bersaglio mobile, e ad eccezione del paragrafo 7, devono essere precedentemente rispettate. Non più di una nave capitale può essere trattenuta a tal fine contemporaneamente da una delle Potenze contraenti. d) Delle navi capitali che altrimenti verrebbero demolite ai sensi del presente trattato nel 1931 o dopo il 1931, la Francia e l’Italia possono detenere ciascuna due navi marittime esclusivamente a scopo di addestramento, vale a dire come cannoniere o scuole di siluro. Le due navi trattenute dalla Francia saranno della classe Jean Bart, e di quelle trattenute dall’Italia una sarà la Dante Alighieri, l’altra della classe Giulio Cesare. Trattenendo queste navi per lo scopo sopra indicato, la Francia e l’Italia si impegnano rispettivamente a rimuovere e distruggere le loro torri di collegamento, e a non utilizzare le suddette navi come navi da guerra.

III. a) Fatte salve le eccezioni particolari di cui all’articolo IX, quando una nave deve essere demolita, la prima fase della demolizione, che consiste nel rendere una nave incapace di un ulteriore servizio bellico, è immediatamente intrapresa.

(b) Una nave è considerata incapace di un ulteriore servizio bellico quando la nave deve essere stata rimossa e sbarcata, o altrimenti distrutta:

(1) Tutti i cannoni e le parti essenziali dei cannoni, i piani di controllo del fuoco e le parti girevoli di tutte le barbette e le torrette;

(2) Tutti i macchinari per la;

(3) Tutti i fire-strumenti di controllo e di range finders;

(4) Tutte le munizioni, esplosivi e mine;

(5) Tutti i siluri, testate e tubi lanciasiluri;

(6) Tutti telegrafia senza fili impianti;

(7) La torretta e gli armatura, o in alternativa, tutte le principali la macchina di propulsione;

e (8) Tutti atterraggio e volo-off di piattaforme e di tutti gli altri aviazione accessori.

IV. I periodi di demolizione delle navi sono i seguenti:

(a) Nel caso di navi da rottamare a norma del primo comma dell’Articolo II, il lavoro di rendering vasi incapace di ulteriore guerriero servizio, in conformità con il paragrafo III della presente Parte, deve essere completata entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, e la demolizione sarà infine effettuata entro diciotto mesi da tale entrata in vigore.

b) Nel caso di navi da rottamare ai sensi dell’articolo II, secondo e terzo comma, o dell’articolo III, l’opera di rendere la nave incapace di un ulteriore servizio bellico ai sensi del paragrafo III della presente Parte ha inizio non oltre la data di completamento del suo successore e si conclude entro sei mesi dalla data di tale completamento. La nave è definitivamente demolita, conformemente al paragrafo II della presente parte, entro diciotto mesi dalla data di completamento del suo successore. Se, tuttavia, il completamento della nuova nave è in ritardo, allora il lavoro di rendering in il vecchio vaso incapace di ulteriore guerra, come servizio in conformità con il paragrafo III della presente Parte, deve essere iniziata entro il termine di quattro anni dalla posa della chiglia della la nuova nave, e deve essere completata entro sei mesi dalla data in cui tale opera è stata avviata, e la vecchia nave deve essere scartata definitivamente in conformità con il paragrafo II della presente Parte, entro diciotto mesi dalla data in cui il lavoro di rendering è incapace di ulteriore guerriero servizio è stato avviato.

Parte 3.- Sostituzione

La sostituzione delle navi da capitale e delle portaerei avviene conformemente alle norme di cui alla Sezione I e alle tabelle di cui alla Sezione II della presente Parte.

Sezione I.-Regole per la sostituzione

(a) Le navi da capitale e le portaerei venti anni dopo la data del loro completamento possono, salvo quanto diversamente disposto nell’articolo VIII e nelle tabelle della sezione II della presente parte, essere sostituite da nuove costruzioni, ma nei limiti previsti dall’articolo IV e dall’articolo VII. Le chiglie di nuova costruzione, ad eccezione di quanto diversamente previsto dall’Articolo VIII e le tabelle nella Sezione II della presente Parte, essere previsti non meno di diciassette anni dalla data di completamento del di tonnellaggio per essere sostituito, a condizione, tuttavia, che nessuna nave di capitale di tonnellaggio, con l’eccezione delle navi di cui al terzo comma dell’Articolo II, e la sostituzione di tonnellaggio specificamente indicate nella Sezione II della presente Parte, deve essere previste fino a dieci anni dal 12 novembre 1921.

(b) Ciascuna delle parti Contraenti. Competenze deve comunicare tempestivamente a tutte le altre Potenze Contraenti le seguenti informazioni:

(1) I nomi delle navi e portaerei per essere sostituita dalla nuova costruzione; (2) La data di autorizzazione governativa di sostituzione di stazza; (3) La data di deposizione delle chiglie di sostituzione di stazza; (4) La norma dislocamento in tonnellate e tonnellate di ogni nuova nave stabilite, e le dimensioni principali, vale a dire, lunghezza alla linea di galleggiamento, estremi della trave o al di sotto della linea di galleggiamento, significa che bozza di standard cilindrata; (5) La data di completamento di ogni nuova nave e il suo standard di dislocamento in tonnellate e tonnellate di stazza e le dimensioni principali, vale a dire, lunghezza alla linea di galleggiamento, estremi della trave o al di sotto della linea di galleggiamento, significa che bozza di standard di spostamento, al momento del completamento

(c) In caso di perdita o distruzione accidentale di navi o di aeromobili vettori, essi possono essere immediatamente sostituito da una nuova costruzione soggetta a limiti di tonnellaggio previste dagli Articoli IV e VII, e in conformità con le altre disposizioni del presente Trattato, il normale programma di sostituzione che sono ritenuti essere avanzata a che estensione.

(d) Non devono essere ricostruite navi da capitale o portaerei conservate se non al fine di fornire mezzi di difesa contro gli attacchi aerei e sottomarini, e fatte salve le seguenti regole: Le Potenze contraenti possono, a tal fine, dotare il tonnellaggio esistente di rigonfiamento o blister o protezione del ponte antiaereo, purché l’aumento del dislocamento così effettuato non superi le 3.000 tonnellate (3.048 tonnellate) dislocamento per ciascuna nave. Non è ammessa alcuna modifica della corazza laterale, del calibro, del numero o del tipo generale di montaggio dell’armamento principale, tranne:

(1) nel caso di Francia e Italia, paesi entro i limiti ammessi per il rigonfiamento può aumentare la loro armatura di protezione e il calibro dei cannoni portato sulle loro navi, in modo da non superare i 16 pollici (406 millimetri) e (2) l’Impero Britannico sono permesso di completare, nel caso della Fama, le alterazioni dell’armatura che già iniziata, ma temporaneamente sospeso.

Nave da guerra

Una nave da guerra, nel caso delle navi di seguito costruite, è definita come una nave da guerra, non una portaerei, il cui dislocamento supera le 10.000 tonnellate (10.160 tonnellate) di dislocamento standard, o che trasporta una pistola con un calibro superiore a 8 pollici (203 millimetri).

Portaerei

Una portaerei è definita come una nave da guerra con un dislocamento superiore a 10.000 tonnellate (10.160 tonnellate metriche) dislocamento standard progettato per lo scopo specifico ed esclusivo di trasportare aeromobili. Deve essere costruito in modo che gli aeromobili possano essere lanciati e atterrati su di esso, e non progettato e costruito per trasportare un armamento più potente di quello consentito ai sensi dell’articolo IX o dell’articolo X, a seconda dei casi.

Standard Spostamento

Lo standard il dislocamento di una nave è il dislocamento della nave completa, equipaggio, motore, e attrezzato pronto per il mare, compreso di tutti gli armamenti e munizioni, attrezzature, attrezzatura, accantonamenti e di acqua dolce per l’equipaggio, vari negozi e attrezzi di ogni descrizione, che sono destinati ad essere trasportati in guerra, ma senza carburante o di riserva di acqua di alimentazione a bordo.

La parola” tonnellata “nel presente trattato, ad eccezione dell’espressione” tonnellate metriche”, si intende la tonnellata di 2240 libbre (1016 chili).

Le navi attualmente completate mantengono le loro attuali classificazioni di stazza dislocante conformemente al loro sistema nazionale di misurazione. Tuttavia, una Potenza che esprime dislocamento in tonnellate metriche è considerata per l’applicazione del presente trattato come possedente solo il dislocamento equivalente in tonnellate di 2240 libbre.

Una nave completata qui di seguito deve essere valutata al suo tonnellaggio di dislocamento quando si trova nella condizione standard definita nel presente documento.

Capitolo III.-Disposizioni varie

Articolo XXI

Se durante il periodo di validità del presente Trattato, le esigenze di sicurezza nazionale del Contraente il Potere nel rispetto della difesa navale sono, a parere di tale Potere, influenzato da qualsiasi cambiamento di circostanze, l’amministrazione dei Poteri, alla richiesta di tale Potere, si riuniscono in conferenza, in vista di un riesame delle disposizioni del Trattato e del suo emendamento a un accordo reciproco.

Alla luce dei possibili sviluppi tecnici e scientifici, gli Stati Uniti, previa consultazione delle altre Potenze contraenti, organizzano una conferenza di tutte le Potenze contraenti che si riunirà il prima possibile dopo la scadenza di otto anni dall’entrata in vigore del presente Trattato per esaminare le eventuali modifiche del trattato necessarie per far fronte a tali sviluppi.

Articolo XXII

ogni volta che qualsiasi amministrazione di Alimentazione deve diventare impegnati in una guerra che, a suo parere riguarda la difesa navale nazionale per la sicurezza, tale Potere può, previa comunicazione all’altro Contraente di Poteri di sospensione per il periodo di ostilità agli obblighi derivanti dal presente Trattato, diverse da quelle di cui agli Articoli XIII e XVII, a condizione che tale Potere deve notificare all’altro Contraente di Poteri che l’emergenza è un carattere tale da richiedere una sospensione.

Le restanti Competenze contraenti si consultano in tal caso al fine di concordare le eventuali modifiche temporanee da apportare nel Trattato tra di loro. Qualora tale consultazione non produca un accordo, debitamente concluso secondo i metodi costituzionali delle rispettive Competenze, ciascuna di tali Competenze contraenti può, mediante comunicazione alle altre Competenze contraenti, sospendere per il periodo delle ostilità gli obblighi previsti dal presente trattato, diversi da quelli previsti.

Articoli XIII e XVII

Sulla cessazione delle ostilità le Potenze contraenti si riuniranno in conferenza per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Trattato.

Articolo XXIII

Il presente Trattato rimarrà in vigore fino al 31 dicembre del 1936, e nel caso in cui nessuno dei Contraenti Poteri avrà dato un preavviso di due anni prima che la data della sua intenzione di recedere dal trattato, esso resterà in vigore fino alla scadenza di due anni dalla data in cui la disdetta deve essere data da uno dei Contraenti Poteri, dopo di che il Trattato deve terminare per quanto riguarda tutte le Potenze Contraenti. Tale notifica è comunicata per iscritto al Governo degli Stati Uniti, che trasmette immediatamente una copia autenticata della notifica alle altre Potenze e le informa della data in cui è stata ricevuta. L’avviso si considera dato e ha effetto a tale data. In caso di notifica di cessazione da parte del Governo degli Stati Uniti, tale notifica sarà data ai rappresentanti diplomatici a Washington delle altre Potenze contraenti, e la notifica si considera data e avrà effetto alla data della comunicazione fatta ai suddetti rappresentanti diplomatici.

Entro un anno dalla data in cui è entrata in vigore una notifica di risoluzione da parte di qualsiasi Potere, tutte le Potenze contraenti si riuniranno in conferenza.

Articolo XXIV

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Potenze contraenti secondo i rispettivi metodi costituzionali e avrà effetto alla data del deposito di tutte le ratifiche, che avrà luogo a Washington il prima possibile. Il Governo degli Stati Uniti trasmetterà alle altre Potenze contraenti una copia autenticata del processo verbale del deposito delle ratifiche.

Il presente Trattato, di cui i testi in francese e in inglese fanno entrambi fede, rimarrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti, e copie debitamente certificate dello stesso saranno trasmesse da tale governo alle altre Potenze contraenti.

In fede di che i suddetti Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato.

Fatto alla città di Washington il sesto giorno di febbraio, Millenovecentoventidue.

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trt039.html

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