PANORAMICA
Il diritto alla vita copre questioni come omicidi extragiudiziali da parte di agenti di Stato, imposizione della pena di morte e sparizione forzata. Il diritto alla vita è protetto da un nucleo regionale e universale di diritti umani, tra cui i seguenti:
- Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art. 4)
- Convenzione Americana sui Diritti Umani (art. 4)
- Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo (art. 1)
- Carta Araba dei diritti dell’Uomo (artt. 5-8)
- Convenzione sulla Protezione dei Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie (art. 9)
- Convenzione sui Diritti del Bambino (art. 6)
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (art. 2)
- Convenzione Inter-Americana sulla Sparizione Forzata di Persone
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 6)
- Protocollo N. 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze
- il Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani ad Abolire la Pena di Morte
- Secondo Protocollo Facoltativo al patto internazionale relativo all’abolizione della pena di morte
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 3)
a tale riguardo, le violazioni del diritto internazionale umanitario (ad esempio, l’uso di armi proibite con conseguente morte, o il disprezzo per la promozione civile della perdita della vita) e del diritto penale internazionale (ad es. genocidio) può anche comportare violazioni del diritto alla vita. Ad esempio, vedi la Convenzione sul genocidio e le Convenzioni di Ginevra.
Eccezioni significative assolvono gli Stati dalla responsabilità internazionale per la morte di un individuo in circostanze specifiche. Questi sono enunciati più chiaramente nell’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che recita:
2. La privazione della vita non è considerata come inflitta in violazione del presente articolo quando risulta dall’uso della forza che è assolutamente necessario:
a. in difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;
b. al fine di effettuare un arresto legittimo o per impedire la fuga di una persona legalmente detenuta;
c. in azione legalmente intrapresa allo scopo di sedare una sommossa o un’insurrezione.
Queste eccezioni sono state interpretate in modo abbastanza rigoroso. Come stabilito in altri strumenti, l’articolo 15 della Convenzione europea—relativo alle deroghe agli obblighi internazionali in tempi di emergenza—prevede inoltre che le deroghe all’articolo 2 sono consentite solo “per i decessi derivanti da atti di guerra legittimi”.
Inoltre, l’imposizione della pena di morte—sebbene proibita in alcune aree del mondo—non è ancora universalmente considerata una violazione del diritto alla vita, a condizione che il crimine sia sufficientemente grave, che i diritti al giusto processo siano rispettati e che il metodo di esecuzione non sia particolarmente crudele.
Tuttavia, inerenti al diritto alla vita sono sia obblighi negativi che positivi per lo Stato. Cioè, non solo gli Stati devono astenersi dal prendere una vita al di fuori delle circostanze sopra descritte, ma devono anche agire in modo affermativo per proteggere contro la perdita di vite umane. Tali obblighi positivi includono: formazione forze di Stato per l’uso della forza letale solo quando è necessario, misure preventive da adottare a fronte di noto rischio per la vita (per esempio, per evitare che la previsione di un massacro da parte di forze di guerriglia o per risolvere una terra contesa in cui una comunità indigena è la sopravvivenza dipende dal paese), in attuazione della normativa nazionale che aiuta a frenare la perdita della vita (ad esempio, nel regolamento di ospedali e di medici), indagare e punire gli atti ingiusti la conseguente morte, e l’assunzione di responsabilità per il benessere delle persone in Stato di custodia cautelare.
RISORSE AGGIUNTIVE
Le fonti online utili sul diritto alla vita includono quanto segue:
- capitolo 13 del libro di testo di Rhona K. M. Smith sui diritti umani internazionali, disponibile su Google books
- i commenti generali del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite n. 6: Il diritto alla vita e n. 14: Armi nucleari e diritto alla vita
- il toolkit del Consiglio d’Europa, Diritto alla vita
- relazioni e altri documenti redatti dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie
- Manuale giuridico di INTERIGHTS sull’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo