Articolo generale

La legge militare americana si è evoluta dalle radici britanniche, incluso il reato di condotta non rispettosa di un ufficiale e di un gentiluomo e, all’interno di ogni servizio, versioni successive dell’articolo generale che conferiscono ampia discrezione alle corti marziali.

Dal 1951, l’articolo 134 del Codice uniforme di giustizia militare (UCMJ) è stato l’articolo generale per tutti i rami dell’esercito.

L’articolo 134 è un “catch-all” per molti reati che non sono coperti da altri articoli specifici della UCMJ. Questi altri reati, compresi i loro elementi e punizioni, sono enunciati nella Parte IV, Articoli punitivi (Paragrafi 60-113) del Manuale per le Corti Marziali. Essi variano da rapimento (par. 92) a dichiarazioni sleali (par. 72).

Testo statutariomodifica

Articolo 134. Articolo generale:
anche Se non espressamente menzionate nel presente capitolo, tutti i disordini e trascura di pregiudizio per l’ordine e la disciplina nelle forze armate, tutte le condotte di natura tale da portare discredito sulle forze armate, e crimini e reati non di capitale, di cui le persone soggetti al presente capitolo possono essere colpevoli, devono essere conosciuti da un generale, speciale, o di sintesi, corte marziale, secondo la natura e il grado dell’offesa, e ‘ punito a discrezione del giudice.

— 10 U. S. C. § 934

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